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Cosa Vogliamo

Il Comitato, insieme ai contributi per le ricostruzioni storiche, intende affrontare, fra le altre, le seguenti questioni:

  1. Responsabilità penale e civile dei magistrati. Trasferimenti d'ufficio per i magistrati dopo il settimo anno di servizio nella stessa città. Separazione delle carriere.
  2. Reintroduzione dell'immunità parlamentare, principio basilare dell'architettura liberaldemocratica, nonché passaggio fondamentale per scongiurare rinnovate tentazioni di usare lo strumento giudiziario con finalità politiche.
  3. Restituzione alla polizia giudiziaria delle indagini preliminari. Soluzioni idonee a garantire una durata media ragionevole dei processi, con la conseguente limitazione del periodo di custodia cautelare. Revisione del tribunale dei ministri, che attualmente svolge dapprima funzioni di PM, quindi da giudice terzo.
  4. Revisione del tribunale dei ministri, che attualmente svolge dapprima funzioni di PM, quindi da giudice terzo.
  5. Urgente sanatoria della incongruità costituita dalla compresenza del "giusto" e dell'"ingiusto" processo, cosicché tra gli imputati dello stesso reato, alcuni subiscono lesioni gravi al diritto di difesa, altri godono i vantaggi della nuova normativa.
  6. Revisione dell’art. 110 del Codice Penale al fine di ovviare alla surreale fattispecie di reato giornalisticamente nota come “concorso esterno”.
  7. Abolizione della surrettizia introduzione giurisprudenziale del reato di opinione.
  8. La questione delle esternazioni politicamente orientate ed eversive dei magistrati, con la conseguente riformulazione dell'articolo 289 c.p. o la creazione di nuovi articoli del codice penale, a garanzia degli equilibri costituzionali tra i poteri dello Stato in linea con le considerazioni dominanti della dottrina giuridica come evidenziate da Antolisei.
  9. Riforma della figura del PM, perché possa davvero impersonare lo Stato, cioè, rappresentare gli interessi della comunità. Rafforzamento dell'organico degli avvocati dello Stato.
  10. La riforma del CSM, come premessa di un ritorno alla civiltà giuridica ed al dettato costituzionale. Giovanni Falcone già nel maggio 1990 avvertiva: "Il CSM è diventato, anziché organo di autogoverno e garante dell'autonomia della magistratura, una struttura da cui il magistrato si deve guardare... <con> le correnti trasformate in cinghia di trasmissione della lotta politica". Sul CSM il Comitato si ripromette un ampio lavoro di approfondimento:
    a) analisi delle degenerazioni;
    b) ricostruzione storica della mutazione anticostituzionale del CSM in una sorta di vera e propria terza Camera;
    c) proposte di riforma per il superamento del concetto stesso di autogoverno;
    d) nuova legge elettorale.
  11. Riforma della Corte Costituzionale riportandola alla sua originaria funzione di custode della Costituzione, eliminando tutte quelle erosioni sulle funzioni del Parlamento e del Presidente della Repubblica che si sono evidenziate nel corso degli anni.
  12. Sollecitazione del pensiero giuridico sulla definizione, predisposizione e attuazione della pena nel Terzo Millennio: superamento del carcere come cassonetto generico, indistinto e universale, dove finiscono insieme soggetti pericolosi e non, sani e malati, tossicodipendenti, disagiati mentali, etc. etc. Affrontando il tema della pena e del carcere, si discuterà anche della terribile eredità lasciataci dalla legge 180.
  13. Recupero della professionalità del giudice attraverso concorsi, esami e vagli anche sul piano attitudinale.

Processo Civile

Sono ormai molti anni che si sente parlare della crisi della giustizia, ma il problema occupa le prima pagine dei giornali soltanto quando un presunto criminale esce dal carcere per decorrenza dei termini di custodia cautelare, suscitando l’indignazione della opinione pubblica.

Sulla scorta di queste ricorrenti circostanze, come anche delle continue condanne del nostro Paese, da parte della Corte di Giustizia Europea, per la lentezza dei processi civili, i Governi succedutisi nel tempo, prima dell'attuale, si sono mossi su due fronti.

Sul fronte penale hanno cercato di ampliare i termini di custodia cautelare, ricorrendo, magari, anche a degli accorgimenti, quali la sospensione dei termini durante la lettura degli atti processuali ed altre amenità di questo genere.

Mentre sul fronte della giustizia civile hanno cercato di giustificare agli occhi dell’opinione pubblica la lentezza esasperante dei processi con l’abuso che avrebbero fatto gli avvocati della facoltà di rinvio delle udienze. Ed hanno, di conseguenza, agito sul rito, eliminando, con una riforma del processo civile, l’istituto del rinvio da parte degli avvocati, ritornando così al processo esistente prima del 1950, quando tutte le prove dovevano essere formulate, a pena di decadenza, nei primi scritti difensivi.

Poiché, però, il collo di bottiglia è costituito dallo scarso numero delle sentenze in relazione al numero dei nuovi processi - un magistrato non può emettere più di 200 sentenze l’anno - si è subito compreso che la soluzione risiedeva nell’insufficiente organico giudiziario. Si è così introdotto il Giudice Onorario Aggregato, a chiudere i processi pregressi, e si è istituito il giudice unico per recuperare forze lavoro eliminando l’impegno collegiale di tre giudici per ogni decisione.

Entrambi questi tentativi, peraltro, sono naufragati miserevolmente, non potendo aggregati od onorari sostituire un giudice a tempo pieno e, soprattutto, con stipendi ridicoli.

L’On. Fassino, infatti, quando era Ministro della Giustizia, ebbe a dichiarare che per non far durare i processi civili più di diciotto mesi erano necessari 30.000 magistrati.

La soluzione in definitiva risiede soprattutto nel reperimento straordinario di un numero molto consistente di magistrati da realizzare al più presto. Questo esclude che si possa far conto su un concorso anche gigantesco. Al termine di un concorso siffatto, il numero dei magistrati introdotti ricoprirebbe, come è sempre avvenuto, soltanto i posti lasciati vacanti per via naturale.

Ed allora non resta che ricorrere all’immissione nei ruoli un congruo numero di avvocati con almeno venti anni di patrocinio alle spalle da scegliersi in base a criteri individuati dalla legge e garantiti dai rispettivi Consigli degli Ordini.

L’operazione richiederà una revisione dell’art. 106 della Costituzione.

* * *

Valutazione della Prova

L’art. 192, 3° comma, recita testualmente: “ Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 (p.p. 210) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità”. La formulazione si appalesa troppo generica. Nell’oscillazione della giurisprudenza si rende necessario affermare nel dettato legislativo che La disposizione di cui all'art. 192, 3º comma, c.p.p., secondo la quale le dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, deve essere intesa, qualora più siano i fatti dedotti nell'imputazione e più le persone chiamate a risponderne, nel senso che ciascuna delle dichiarazioni attinenti a tutti o ad alcuni di essi deve essere confermata ab extrinseco, non essendo sufficiente, ai fini della loro valenza probatoria, che esse trovino solo un conforto esterno di carattere generale; (Cass., sez. II, 22-03-1996). Va poi, comunque, esplicitato che le dichiarazioni rese da più coimputati nel medesimo reato o da imputati in procedimenti connessi non possono costituire quegli altri elementi di prova, richiesti dalla formulazione dell’art. 192 c.p.p., idonei a confermare l’attendibilità della dichiarazione resa dal coimputato.

Il problema, del resto, è già emerso nella giurisprudenza di merito, in particolare App. Napoli, 07-02-2000 che ha precisato come “La tecnica della corroboration incrociata, caratterizzata dallo scambio integrativo e rafforzativo di credibilità tra dichiarazioni incriminanti la stessa persona, non è condivisibile, giacché i c.d. riscontri esterni devono consistere in elementi oggettivi e sostanzialmente diversi dalla mutual corroboration; tutti e tre gli ultimi commi dell'art. 192 c.p.p. contengono una regola di valutazione probatoria mirante al rafforzamento di elementi gnoseologici dotati di ridotta potenzialità persuasiva.”

Ma proprio per sollevare i giudicanti da una sorta di contenzioso giurisprudenziale, non sempre motivato da valutazioni giuridiche, si appalesa opportuna una formulazione legislativa che non consenta, appunto, divagazioni extra giuridiche.

* * *

Concorso di Persone

L’art. 110 del Codice Penale così recita: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.”

La legge non esplicita il concetto di “concorso” talché questa figura è peculiarità della dottrina e della giurisprudenza. La relazione al progetto definitivo di riforma del Codice Penale del 1930 spiegava che la formulazione dell’art. 110 era in diretta dipendenza al principio di causalità accolto nel codice. Il primo comma dell’art. 40 infatti recita testualmente: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Al momento della formulazione del codice si riteneva che era da considerare causa dell’evento qualsiasi fatto idoneo a creare un antecedente indispensabile per il verificarsi del risultato (conditio sine qua non). Attualmente peraltro si sono fatte strada altre teorie tra cui quella adottata dalla giurisprudenza, della cosiddetta causalità umana, che considera causa dell’evento soltanto quei fatti che possono essere dominati in qualche misura dall’agire umano.

Del resto, se base del concorso criminoso è il principio di causalità, ovvero la concausazione del fatto antigiuridico, così come vuole la relazione ministeriale al progetto definitivo del Codice, è evidente che, essendo l’evento per sua natura uno ed indivisibile, perché si parli di concorso è necessario che il soggetto abbia contribuito concretamente alla causazione dell’evento reato.

Sulla scorta di tali presupposti teorici, che peraltro informano l’ordinamento giuridico vigente, si appalesa quanto mai stravolgente la teorizzazione giurisprudenziale del cosiddetto concorso esterno.

L’anomalia, fra l‘altro, è comprovata dal fatto che questa creazione giurisprudenziale si manifesta soltanto in relazione ai reati associativi. Per quanto si cerchi fra le sentenze di merito e di legittimità, non si è in condizioni di estrapolare una qualsiasi pronuncia che riconduca ai principi informatori della materia.

E così (una per tutte, Cass., sez. VI, 07-03-1997) si legge: “Nel reato di partecipazione ad associazione per delinquere è configurabile anche il concorso eventuale di persona (c.d. concorso esterno); il concorrente eventuale è colui che non vuole fare parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a «fare parte», ma al quale si rivolge sia per colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo, sia per superare, proprio attraverso il contributo temporaneo e limitato dell'esterno, un momento difficile della vita associativa.”

In questo fantomatico reato, come creato dalla magistratura, manca completamente l’elemento psicologico, che consiste nella volontà cosciente di contribuire-cooperare al fatto costituente rato. Una responsabilità siffatta, quale emerge dalla giurisprudenza in questione, non può che essere posta a carico dell’agente a titolo oggettivo. Come si è potuto verificare nel caso Dell’Utri che viene condannato per concorso esterno in associazione mafiosa soltanto perché ha assunto come stalliere per la villa di Arcore un soggetto che solo successivamente, quando ormai non lavorava più ad Arcore, è risultato essere mafioso.

Ciò si pone chiaramente in contrasto con la formulazione stessa dell’art. 42 del Codice Penale che appunto recita: “Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.”

Del resto, il secondo comma dello stesso art. 42 specifica che “ La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione (Cost. 271) ”, con ciò statuendo che solo la legge può porre a carico di un soggetto un qualsiasi evento in maniera difforme da quanto stabilito dallo stesso art. 42 e quindi tassativamente i casi di responsabilità oggettiva. Questa dizione rende insuperabile ogni e qualsivoglia aggiramento interpretativo dottrinale e giurisprudenziale che si porrebbe come in aperta violazione non solo della legge ordinaria dello stato, ma anche e soprattutto del dettato costituzionale di cui al primo comma dell’art. 27.

In ogni caso, essendo i reati associativi un’ipotesi tipica di estensione della punibilità, anche oltre i limiti di cui all’art 56 c.p., ricorrere all’applicazione dell’art. 110 c.p., amplia ulteriormente la soglia di punibilità, violando così i principi di legalità e determinatezza, finendo col fare il processo alle intenzioni con riferimento a fatti che, visti di per sé, appaiono penalmente irrilevanti.

Si deve quindi concludere che il concorso esterno, quale nuova fattispecie, non essendo riconducibile all’art. 110 c.p., si pone come una nuova figura di reato di pura creazione giurisprudenziale e, come tale, assolutamente non accettabile nell’ordinamento giuridico.

Si impone, pertanto, onde evitare il ricorso surrettizio alle anomale interpretazioni giurisprudenziali, introdurre una modifica normativa all’art. 110 c.p. che riconduca la materia al rispetto dei principi di determinatezza e legalità, imprescindibili nell’ordinamento penale.

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Cassazione senza rinvio

A mente dell’art. 620 c.p.p., “Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio (p.p. 621, 6253 , 6653): ………… (omissis) ….………..

l) in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.”

Con questa dizione della lettera l) si consente, sostanzialmente alla Suprema Corte di entrare nel merito delle cause che tratta, malgrado i casi, in cui si può ricorrere per cassazione, siano tassativamente indicati all’art. 606 c.p.p. e limitino la cognizione della Cassazione al solo esame delle questioni di legittimità.

In tal modo si assiste all’anomalia per cui la Suprema Corte, in dispregio del principio sopra enunciato, può applicare la pena, al di la e al di sopra di quanto stabilito dall’art 606, quando ritenga superfluo, con totale ed ampia discrezionalità, il rinvio al giudice di merito.

È pur vero che la Corte di Cassazione ha una qualche cognizione anche nel merito, ma è anche vero che, per la sua natura, essenzialmente diretta alla querela nullitatis, si accetta una decisione nel merito quando si debba applicare una legge più favorevole all’imputato. L’ipotesi di cui all’art. 620 c.p.p. consente infatti alla Suprema Corte, in virtù del principio dell’economicità dei giudizi, non solo di procedere all’annullamento della sentenza di appello violativa del divieto di reformatio in pejus, ma anche di rideterminare la pena in caso di ritenuta insussistenza, in diritto, di una aggravante o di una attenuante.

E però, in quest’ultimo caso, si cade fatalmente proprio nella violazione di quel principio che la Cassazione è tenuta a far rispettare.

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La Separazione dei Processi

L’Art. 18 recita: “La separazione di processi è (p.p. 4496 , 4532 , 6103)disposta (p.p. 19, 3045 , 491; att. p.p. 147-bis 3c ) , salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti (p.p. 171-bis ):

se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'art. 422 ”.

Questa particolare norma ha consentito, in varie occasioni, la più eclatante è quella del caso Di Lorenzo, di stralciare la posizione di un imputato, rispetto a quella di altri coimputati, al fine di acquisire ulteriori elementi di prova, talché, per il medesimo fatto criminoso, si verificano trattamenti diversi indipendentemente dalle responsabilità soggettive.

Di qui la necessità di una riforma della norma in esame volta ad eliminare ogni discrezionalità intorno alla separazione dei procedimenti. Tanto più che la generica dizione secondo cui sia possibile pervenire prontamente ad una soluzione richiede, non solo una valutazione astrattamente discrezionale, ma si presta anche a distorsioni processuali che possono sfociare in una violazione del principio di uguaglianza di cui all’Art. 3 della Costituzione.

Inoltre si deve tenere presente quanto abbiamo sopra detto in relazione alla valutazione delle prove cui la presente problematica può essere collegata.

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Indagini Preliminari

Si può affermare che l’organizzazione di una vera e propria polizia giudiziaria non sia mai esistita in Italia, pur avendo la legge esattamente determinato, sia nelle forme che nelle finalità, il compito che la polizia giudiziaria deve assolvere. Tale compito, come enunciato dall’art. 55 c.p.p., che richiama sostanzialmente l’art. 219 del codice precedente, si concretizza in una importantissima e complessa attività diretta ad acquisire la notizia dei reati, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere tutto quanto possa servire al magistero punitivo.

È stato sempre riconosciuto che l’attività della polizia giudiziaria fosse in diretta ed esclusiva funzione dell’attività del pubblico ministero, in quanto tesa a rendere possibile l’esercizio dell’azione penale, ma non si era mai provveduto alla creazione di capaci e specializzati organismi che esercitassero soltanto le funzioni di cui all’art. 219 c.p.p. abrogato.

Gli organi di polizia giudiziaria sono stati, al tempo stesso, organi delle pubblica sicurezza ed organi di polizia giudiziaria con l’ineluttabile conseguenza di una mancata maggiore specializzazione e di una non sempre pronta disponibilità. Da tale situazione derivava anche una soprintendenza molto larvata da parte del pubblico ministero. Si è così sentita la necessità di un corpo di polizia giudiziaria efficiente e specializzato e si è individuata nella diretta dipendenza dalla autorità giudiziaria il punto nodale di un esclusivo indirizzo verso i compiti di polizia giudiziaria.

Eppure la Costituzione aveva già, in qualche modo sposato la causa, tanto che l’art. 109 chiarisce lapidariamente che “L’Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”.

Con il nuovo codice del 1988 il problema fu risolto nel senso che si è adottata la soluzione più restrittiva del conflitto, costituendo, da un lato, le sezioni di polizia giudiziaria (v. Artt. 5 e segg. norme di attuazione), con l’evidente intenzione di creare un corpo di polizia specializzato alle dirette dipendenze del pubblico ministero; dall’altro, attribuendo al pubblico ministero, non solo, la facoltà di disporre della polizia giudiziaria, facoltà esistente anche nell’art. 220 del codice abrogato, ma soprattutto il compito di dirigere ed indirizzare le indagini.

Tale direzione, però, alla prova dei fatti, si è rivelata un totale fallimento proprio sul versante dell’efficienza e della specializzazione. Lo studio, approfondito quanto si voglia, del diritto come la sicura intelligenza, qualità necessarie per vincere il concorso in magistratura, non attribuiscono una patente di investigatore. Troppe volte si è visto che l’azione penale è iniziata prima della notizia di reato o, comunque, prima che fosse accertata la notitia criminis. Troppe volte il p.m. ha indirizzato le indagini in un determinato senso costringendo così le sezioni di polizia giudiziaria dipendenti dall’ufficio, per il disposto di cui all’art. 327 c.p.p., ad attivarsi nella direzione voluta dal singolo sostituto.

Va quindi restituita alla Polizia giudiziaria la responsabilità delle indagini, limitando l’intervento dell’Autorità Giudiziaria ai casi in cui debbono essere emessi provvedimenti riservati dalla legge al Magistrato.

* * *

Magistrati ed Esami Attitudinali

Il CSM ha più volte sentenziato, nei procedimenti disciplinari, ma lo ha sostenuto nei vari convegni anche l’Associazione Nazionale Magistrati, che non è sufficiente essere terzi nel processo, è opportuno, altresì, apparire terzi. Tale principio, posto a tutela dell’immagine della Magistratura, però, si è talmente insinuato nella concezione culturale dei magistrati che ha finito con l’affievolire la necessità dell’essere per privilegiare quella dell’apparire.

Così si spiega l’eccessiva politicizzazione della Magistratura nel suo complesso e di taluni magistrati, particolarmente schierati, in particolare.

In effetti il principio di terzietà è collegato strettamente con quello di legalità. Diceva Cicerone, nel De Legibus, che la legge è un magistrato muto come il magistrato deve essere la legge parlante.

Cosa ha a che vedere questo con l’apparenza? È evidente che i principi enunciati dal CSM in questa direzione, in occasione di alcuni procedimenti disciplinari, risentono della stessa necessità che ha spinto Violante e denunciare, al convegno di M.D. tenutosi a Lerici all’indomani delle ultime elezioni politiche, il divorzio fra la magistratura e l’opinione pubblica. Le sentenze non hanno bisogno dell’approvazione della pubblica opinione. Non siamo ancora alla giustizia popolare. Hanno invece bisogno di rispondere al principio di legalità che si ottiene quando il giudice, nella valutazione dei fatti, come allegati e provati, si fa guidare dal libero convincimento.

La ricerca dell’apparenza, al contrario, prescinde dal principio di legalità per sposare, invece del convincimento, la convinzione.

Sono proprio le convinzioni che, sopprimendo il convincimento, finiscono per emergere anche davanti alla pubblica opinione e per gettare un sempre più notevole discredito sulla magistratura.

È necessario fare un passo indietro verso Cicerone. Ma forse questo non è più sufficiente. Troppa acqua, da allora, è passata sotto i ponti e, se il principio di legalità ciceroniano rimane la condizione necessaria, non è più pensabile, alla luce della società moderna, che possa integrare anche la condizione sufficiente ad assicurare realmente, non solo all’apparenza, la terzietà del magistrato.

È ormai tempo di prendere atto che, data la delicatezza della funzione, data la natura e lo spessore dei poteri che sono attribuiti ai magistrati dalla legge e quelli che taluni magistrati si sono attribuiti tout court, la semplice conoscenza, per quanto approfondita, delle pandette non è più idonea a garantire l’equilibrio e, quindi, la terzietà di coloro che vanno ad assumere la funzione del giudicare.

Il grande potere, quale quello dell’uomo sull’uomo, attribuito a chi giudica i comportamenti degli altri, con autorità sanzionatoria, richiede, oltre alla conoscenza della legge, anche quelle qualità e doti umane che impediscano il prevalere delle convinzioni sul convincimento.

Il principio della responsabilità, anche inteso intimamente, deve essere sempre presente in chi emette pronunce che hanno l’effetto di incidere in maniera, talvolta devastante, sul patrimonio o sulla libertà, in definitiva sulla vita stessa, delle persone.

Ed allora è forse tempo di pensare alla necessità di introdurre una selezione basata anche su un esame attitudinale che delinei, nel candidato a giudicare, un profilo psicologico che garantisca la serena accettazione della funzione, scongiurando così la società da coloro che finiranno per sentirsi dei giustizieri al servizio dell’umanità o dei garanti della morale collettiva.

È quasi scontato che chi vince il concorso sulle pandette, anche se, malgrado la giovane età, fosse naturalmente in possesso delle grandi doti di equilibrio necessarie ad amministrare la giustizia, di fronte al grande potere di cui viene improvvisamente investito, rischi di venire travolto da quell’impatto psicologico che si manifesta con una naturale ipertrofia della personalità che potrebbe produrre proprio la prevalenza delle convinzioni sul convincimento.

Si appalesa, quindi, necessario pensare, non solo, ad un nuovo sistema per l’assunzione dei magistrati, ma anche a garantire la società contro le possibili prevaricazioni di coloro che sono stati assunti con il sistema passato, con l’introduzione di una verifica psicoattitudinale a scadenze fisse, magari ogni dieci anni, per accertare che l’esercizio della giurisdizione non abbia partorito nell’animo del giudice quei sintomi di ipertrofia personale che rappresentano la prima manifestazione di un disagio incompatibile con una così alta e delicata funzione.

Vi sono peraltro altri elementi nella società moderna che finiscono per mettere in discussione o, comunque, in pericolo, il principio di legalità come enunciato da Cicerone.

Si pensi al fatto che oggi la vita sociale è talmente coinvolgente che diventa impossibile non avere rapporti costanti, più o meno stretti, con tutta una serie di persone sulla cui irreprensibilità non è sempre possibile giurare.

Nel passato, il magistrato e, con lui, tutta la sua famiglia, conducevano una vita ritirata, sostanzialmente priva di una qualsiasi relazione duratura. Il magistrato veniva abituato a pensare allora al proprio lavoro come ad una missione ed accettava, insieme con una retribuzione assolutamente modesta, i disagi di non poter avere una vita di relazione, di non poter professare pubblicamente le proprie idee e di astenersi dalla partecipazione a qualsiasi forma di vita associata.

Ma il sistema dell’epoca, nella ricerca dell’assoluta garanzia di terzietà, perseguiva quella che allora si giudicava come una necessità stessa del giudice che rifuggiva così da ogni possibile interferenza nella propria funzione.

Oggi è pacifico che non è più possibile pensare ad un simile tenore di vita. Con l’ingrandirsi delle retribuzioni, si sono allargate anche le possibilità sociali dei magistrati ai quali ormai non è più proponibile di tornare alla vita pseudomonastica di prima.

Epperò il principio informatore era valido. Meno intensa è la rete della amicizie e dei rapporti extra professionali che un magistrato stringe, minori sono le pressioni, anche soltanto intimamente morali, cui si reputa soggetto. Non è da porre in dubbio che la permanenza costante all’interno di una determinata realtà sociale finisce per creare situazioni cui nessuno può legittimamente pensare di sfuggire.

E questo plurimo coacervo di rapporti, ancorché i più disinteressati possibile, non possono influire sull’animo di colui che è chiamato a giudicare? Certo, non si può tornare alla concezione di un magistrato avulso dalla società civile. Abbiamo dibattuto il problema in una miriade di convegni. Proprio a Perugia, nel 1973 al Congresso Nazionale Forense si trattò il tema “Il cittadino e il Giudice” giungendo alla conclusione che non si poteva considerare il giudice avulso dalla società. Ma il problema di fondo rimane e deve essere risolto.

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